1.
I Servizi sociali dei Comuni e le Aziende sanitarie, nell'ambito della propria attività istituzionale, assicurano ai caregiver familiari:
a) informazione e orientamento rispetto all'offerta di interventi e servizi;
b) consulenza e supporto psicologico, al fine di sostenere il caregiver familiare nella ricerca e nel mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare, per prevenire rischi di malattie da stress psicofisico durante e al termine dell'attività di assistenza;
c) supporto di assistenza di base mediante l'impiego di operatori sociosanitari o socioassistenziali, ai quali devono essere garantiti momenti formativi sui temi del caregiver familiare e della relazione e comunicazione con gli stessi;
d) interventi di sostegno e sollievo, di emergenza o programmati, nelle situazioni di bisogno segnalate;
e) supporto di reti solidali e di gruppi di auto mutuo aiuto a integrazione dei servizi garantiti dalle reti di sostegno istituzionali, al fine di ridurre il possibile isolamento sociale del caregiver familiare e di favorire confronto e scambio di esperienze;
f) la domiciliarizzazione delle visite specialistiche dell'assistito nei casi di difficoltà di spostamento, compatibilmente con la disponibilità del personale medico e l'organizzazione dei servizi sanitari.