1.
Per poter accedere ai contributi di cui alla presente legge, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) operare senza fini di lucro;
b) avere sede legale e svolgere l'attività nel territorio regionale;
c)
essere legalmente costituiti e possedere regolare atto costitutivo o statuto;
d) svolgere la propria attività da almeno un anno;
e) prevedere lo studio della realtà culturale, socio-economica e artistica del Friuli Venezia Giulia;
f) disporre di strutture idonee rispetto alle norme in materia di accessibilità, sicurezza e igiene e adeguate rispetto alle attività culturali e didattiche da svolgere;
g) rispettare le disposizioni delle leggi vigenti in materia lavoristica, fiscale, tributaria, previdenziale e di regolarità contributiva;
h) essere in possesso di idonea copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile del personale e degli associati;
i) avere personale docente in possesso di un diploma di laurea o di una esperienza specialistica nella disciplina attinente agli argomenti del corso o dell'attività svolta.