Art. 5
(Spese ammissibili)
1.
Sono ammesse a finanziamento le seguenti spese per:
a) il personale tecnico e ausiliario;
b) gli strumenti e le attrezzature utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo per la sua durata; qualora le strumentazioni e le attrezzature abbiano una durata superiore a quella del progetto, sono considerate ammissibili a finanziamento per la quota di ammortamento corrispondente alla durata del progetto;
c) le quote di ammortamento dei terreni e dei fabbricati utilizzati per il progetto di ricerca e di sviluppo corrispondenti alla durata del progetto, e la quota del canone di locazione sostenuta per la durata del progetto per fabbricati e terreni;
d) i servizi di consulenza sostenuti esclusivamente per l'attività di ricerca e di sviluppo, compresa l'acquisizione dei risultati di ricerche, di brevetti, di diritti di licenza e di know how a condizioni di mercato;
e) i costi d'esercizio direttamente imputabili all'attività di ricerca e di sviluppo e le altre spese generali.
2. Qualora la spesa non sia imputabile esclusivamente all'attività di ricerca e sviluppo del singolo progetto ammesso a finanziamento, è considerata spesa ammissibile unicamente la quota ad esso riferita.
3. Non sono ammesse a finanziamento le spese sostenute anteriormente alla data di presentazione del progetto.
4. Le spese di cui al comma 1 si intendono al netto dell'IVA qualora il fruitore possa in qualche modo recuperare l'imposta ai sensi dell'
articolo 71, comma 3, del regolamento (CE) 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). Le spese di cui al comma 1 si intendono invece al lordo dell'IVA qualora il fruitore non abbia alcuno strumento per recuperare l'imposta stessa ai sensi della sopraindicata normativa comunitaria.
Note:
1Parole sostituite al comma 4 da art. 5, comma 85, L. R. 30/2007
2Comma 4 sostituito da art. 3, comma 47, L. R. 12/2009