Art. 5
Finalità e contenuti del piano regionale
per il trasporto pubblico locale
Al fine di assicurare un sistema coordinato e integrato di trasporto per la mobilità delle persone e di favorire, altresì, l' integrazione strada - ferrovia, la Regione predispone il piano regionale per il trasporto pubblico locale.
Il piano regionale per il trasporto pubblico locale in armonia con gli indirizzi del piano regionale integrato dei trasporti ed in attuazione dei medesimi:
a) definisce la rete delle linee regionali di trasporto pubblico locale;
b) stabilisce le singole unità di gestione, costituite da una o più linee;
c) enuncia le direttive e i criteri cui devono conformarsi i piani di bacino del trasporto pubblico locale;
d) enuncia i criteri di economicità, di efficienza, di produttività - anche con il ricorso a valori parametrici - cui debbono ispirarsi o uniformarsi i servizi;
e) individua ed enuncia i criteri di intervento finanziario della Regione nel settore, sia in riferimento alle spese di gestione che di investimento;
f) determina le forme di coordinamento dei vari servizi e dei modi di trasporto.
Note:
1Partizione di cui fa parte l'art. 5, abrogata da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
2Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997 nei limiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 36.
3Le disposizioni del presente articolo continuano a trovare applicazione fino all' inizio del servizio del trasporto pubblico locale in base alle nuove concessioni assegnate ai sensi dell' articolo 15 della L.R. 20/97, come previsto dall' articolo 5, comma 54, della L.R. 4/99.