LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 maggio 2024, n. 3

Disposizioni multisettoriali e di semplificazione.

TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 49
 (Modifica all'articolo 40 ter della legge regionale 42/1996)
1.
Dopo il comma 4 dell'articolo 40 ter della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), è aggiunto il seguente:
<<4 bis. Ad integrazione di quanto previsto dal comma 2, in caso di esigenze di spesa imprevedibili e urgenti, collegate a obblighi discendenti da disposizioni cogenti, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire ulteriori risorse ai soggetti di cui al comma 1 secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande. L'istruttoria è avviata quando le risorse finanziarie sono disponibili e, comunque, le domande vengono archiviate alla fine dell'esercizio finanziario. Le risorse possono essere erogate in via anticipata fino alla misura del 100 per cento dell'importo impegnato.>>.

2. Per le finalità di cui all'articolo 40 ter, comma 4 bis, della legge regionale 42/1996 come inserito dal comma 1, è autorizzata la spesa di 42.708,50 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 - (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
4. Per le finalità di cui all'articolo 40 ter, comma 4 bis, della legge regionale 42/1996 come inserito dal comma 1, è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 2 - (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.