1.
Con effetto dalla data di cui all'articolo 51 sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a)
legge regionale 18 novembre 1976, n. 60
(Interventi per lo sviluppo dei servizi e degli istituti bibliotecari e museali e per la tutela degli immobili di valore artistico, storico od ambientale, degli archivi storici e dei beni mobili culturali del Friuli-Venezia Giulia);
c)
legge regionale 23 novembre 1981, n. 77
(Modifiche, integrazioni e rifinanziamenti di leggi regionali operanti nel settore dei beni ambientali e culturali. Interventi per l'acquisizione e il restauro di immobili di notevole valore artistico, storico o culturale);
f)
legge regionale 24 luglio 1986, n. 30
(Modifiche e integrazioni di leggi regionali operanti nel settore dei beni culturali. Nuovi interventi a favore dell'edilizia bibliotecaria e museale);
o)
legge regionale 16 agosto 2000, n. 16
(Interventi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione delle testimonianze e del patrimonio storico, artistico e culturale di origine italiana nell'Istria, nel Quarnero e nella Dalmazia e altre iniziative di collaborazione transfrontaliera e transnazionale);
1A parziale modifica di quanto disposto dal comma 1, lett. a) del presente articolo, gli artt. 22, commi primo e terzo e 23 della L.R. 60/1976 rivivono, a decorrere dalla data di entrata in vigore della L.R. 2/2016, come disposto all'art. 27, c. 1, della medesima L.R. 2/2016.
2A parziale modifica di quanto disposto dal comma 1, lett. u) del presente articolo, gli artt. 11, commi 3 e 4, 12, commi 2 e 3, 14, e 17, comma 2, della L.R. 25/2006, rivivono, a decorrere dalla data di entrata in vigore della L.R. 2/2016, come disposto all'art. 27, c. 2, della medesima L.R. 2/2016.