1.
Le Province esercitano le funzioni amministrative in materia di:
a) esami per il conseguimento delle patenti, abilitazioni, licenze e titoli per quanto riguarda i ciclomotori e i veicoli, nonché rilascio dei relativi titoli;
f) rilascio e aggiornamento dei documenti di circolazione dei veicoli e delle relative targhe;
g) rilascio delle autorizzazioni per le modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione;
h) gestione dello sportello telematico dell'automobilista;
i) attività tecnica di revisione e collaudo dei veicoli in circolazione;
j) visite periodiche, collaudi e stazzatura delle unità di navigazione;
k) aggiornamento dell'archivio nazionale del Centro elaborazione dati motorizzazione del Ministero dei trasporti per la parte di competenza;
m) immatricolazione dei veicoli del Corpo forestale regionale e della Protezione civile della Regione, quale articolazione del sistema integrato della Protezione civile, compresa l'abilitazione degli addetti alla guida di tali veicoli e l'abilitazione all'uso dei dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, in esecuzione degli articoli 138 e 177 del
decreto legislativo 285/1992, e successive modifiche, e in attuazione dell'
articolo 9 del decreto legislativo 111/2004, nonché dell'abilitazione degli addetti alla guida delle imbarcazioni in dotazione ai predetti servizi;
n) ulteriori funzioni che la legge prevede in materia di motorizzazione, non attribuite alla Regione ai sensi dell'articolo 46 e fatto salvo quanto riservato allo Stato ai sensi del
decreto legislativo 111/2004.