LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 maggio 2024, n. 3

Disposizioni multisettoriali e di semplificazione.

TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 48
 (Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 25/1996)
1. All'articolo 14 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. Chiunque contravvenga a ciascuno degli obblighi previsti all'articolo 10, comma 1, lettera b), è soggetto alla sanzione amministrativa di 200 euro.>>;

b)
dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
<<4 bis. Le funzioni e i compiti per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono esercitati dall'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA), al cui bilancio sono introitate le relative entrate.>>.