LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 1 marzo 1988, n. 7

Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell' Amministrazione regionale e degli Enti regionali.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  31/08/1988
Allegati:
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
120.01 - Consiglio regionale
120.05 - Personale regionale
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale

Art. 46
 
1. L' Ufficio stampa e pubbliche relazioni ha il compito di curare l' opera di informazione, di documentazione e di divulgazione dell' attività dell' Amministrazione regionale e degli Enti regionali tramite la diffusione di notiziari e pubblicazioni nonché di servizi radiofonici, audiovisivi e televisivi e mantenendo a tal fine i rapporti con gli organi d' informazione.
2. L' Ufficio cura inoltre le iniziative di relazione pubbliche, i servizi di traduzione, anche avendo riguardo alle esigenze informative dei cittadini di lingua slovena, nonché di duplicazione, fotoriproduzione e di trasmissione con telescrivente.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 8/1988