Art. 4
Ammontare complessivo dei trasferimenti agli enti
locali in attuazione dell' art. 54 dello statuto speciale
di autonomia e della
legge regionale 9 marzo 1988, n. 10(programma 0.6.2.)
1. In attuazione dell' articolo 54 dello statuto speciale di autonomia, nonché in attuazione della
legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, agli enti locali viene assegnata - con le modalità previste dall' articolo 66, commi 2 e 3, della citata
legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 - la somma complessiva di lire 89.500 milioni, per l' anno 1989, cui si fa fronte:
a) per lire 87.000 milioni con fondi regionali, da trasferirsi alle Province, ai Comuni e alle Comunità montane secondo quanto previsto dai successivi articoli 5, 6, 7 e 8, comma 2;
b) per lire 2.500 milioni con fondi statali, da trasferirsi alle Comunità montane secondo quanto previsto dal successivo articolo 8, comma 3.
2. Per le finalità di cui al precedente comma 1, lettera a), è autorizzata, per l' anno 1989, la spesa di lire 87.000 milioni, il cui onere fa carico al capitolo 1773 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
3. Per le finalità di cui al precedente comma 1, lettera b), vengono destinati alle Comunità montane i fondi assegnati dallo Stato - ai sensi dell' articolo 3, comma 1, e dell'
articolo 6 della legge 8 novembre 1986, n. 752 - in relazione alle materie trasferite con gli articoli 52, comma 1, e 53, commi 1 e 2, della citata
legge regionale n. 10 del 1988, per un ammontare pari a lire 2.500 milioni. Detti fondi vanno iscritti, ai sensi dell' articolo 11, commi 5 e 6, della
legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, al capitolo 1774 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.