Art. 4
( ABROGATO )
Note:
1Secondo comma sostituito da art. 6, primo comma, L. R. 55/1977 con effetto dalla data di entrata in vigore della L.R. 65/75.
2Terzo comma sostituito da art. 6, primo comma, L. R. 55/1977 con effetto dalla data di entrata in vigore della L.R. 65/75.
3Secondo comma sostituito da art. 14, primo comma, L. R. 67/1978 con applicabilita' delle relative nuove disposizioni, nei termini specificati dall' articolo 20 della medesima legge, anche alle domande di contributo gia' presentate.
4Terzo comma sostituito da art. 14, primo comma, L. R. 67/1978 con applicabilita' delle relative nuove disposizioni, nei termini specificati dall' articolo 20 della medesima legge, anche alle domande di contributo gia' presentate.
5Secondo comma sostituito da art. 1, primo comma, L. R. 49/1980
6Terzo comma sostituito da art. 1, primo comma, L. R. 49/1980
7Articolo abrogato implicitamente da art. 129, primo comma, L. R. 75/1982 , fermo restando che continua ad applicarsi la disciplina alle fattispecie indicate dal citato articolo 129.
8Abrogazione implicita confermata dall' art. 34 della L.R. 3/2001. Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.
9Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 4, comma 59, L. R. 1/2004 ; vedasi pure la disciplina di cui ai commi 61, 62 e 63 del medesimo articolo.