Art. 39
1. Per le finalità previste dall' articolo 16, è autorizzata la spesa complessiva di lire 200 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 è istituito alla rubrica n. 11 - Programma 1.3.2. - Spese d' investimento - Categoria 2.3. - Sezione IX - il capitolo 3505 (2.1.232.3.09.20) con la denominazione: << Contributi sulle spese necessarie all' elaborazione dei Piani regolatori dei porti di competenza regionale e loro varianti >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 200 milioni, suddiviso in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988.
3. Al predetto onere complessivo di lire 200 milioni si fa fronte mediante storno, di pari importo, dal capitolo 3320 del precitato stato di previsione.
4. Sul precitato capitolo 3505 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 100 milioni, cui si provvede mediante storno, di pari importo, dal medesimo capitolo 3320 del precitato stato di previsione.