Art. 38
Provvedimenti per le produzioni vitivinicole
(programma 3.1.4.)
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 230 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2008.
3. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994 è istituito - alla Rubrica n. 24 - programma 3.1.4. - spese d'investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 6529 (2.1.243.4.10.10.) con la denominazione << Contributi negli interessi su mutui per la realizzazione di strutture e per l'acquisto di macchinari ed attrezzature destinati alla manipolazione, lavorazione, trasformazione e conservazione delle produzioni vitivinicole - fondi regionali >> e con lo stanziamento complessivo di lire 690 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 1996.
4. Al predetto onere di lire 690 milioni si provvede, relativamente a lire 230 milioni per l'anno 1994 ai sensi dell'articolo 8 e per lire 230 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996 mediante storno di pari importo dallo stanziamento iscritto al capitolo 6460 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996, intendendosi ridotta la relativa autorizzazione di spesa.
5. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1997 al 2008 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.