LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 maggio 2024, n. 3

Disposizioni multisettoriali e di semplificazione.

TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 37
 (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 18/2021)
1. All'articolo 3 della legge regionale 18/2021 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la rubrica dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente: <<(Gelato artigianale di qualità)>>;

b)
la lettera b) del comma 1 è abrogata;

c)
il comma 3 è abrogato;

d)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4. Il gelato artigianale di qualità di cui alla presente legge è realizzato con prodotti aventi le caratteristiche qualitative indicate al comma 2, o comunque con prodotti di qualità come definiti dall'articolo 16 del regolamento dell'Unione Europea n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.>>;

e)
il comma 5 è abrogato.