Art. 37
(Personale preposto all'esercizio degli impianti)
1. Fermo restando quanto previsto dal decreto ministeriale 18 febbraio 2011 (Disposizioni per i direttori ed i responsabili dell'esercizio e relativi sostituti e per gli assistenti tecnici preposti ai servizi di pubblico trasporto, effettuato mediante impianti funicolari aerei e terrestri, ascensori verticali ed inclinati, scale mobili, marciapiedi mobili, montascale, piattaforme elevatrici ed impianti assimilabili), sono preposti all'esercizio degli impianti a fune, degli ascensori e dei tappeti mobili, l'esercente, il direttore dell'esercizio o il responsabile dell'esercizio, l'assistente tecnico e il personale operativo.
2.
Il personale operativo è costituito da:
a) capo servizio;
b) macchinista;
c) agente della stazione di rinvio od intermedia e eventualmente quello di vettura.
3. Per gli impianti per i quali è previsto il funzionamento automatico, non è richiesta la presenza del personale operativo.
4. Il capo servizio è obbligato a dare preventiva informazione al gestore e al direttore di pista delle aperture e chiusure degli impianti a fune e tempestiva comunicazione di qualsiasi azione ed evento riguardi la sicurezza degli impianti a fune.
5.
Con il regolamento di cui all'articolo 3 sono stabilite:
a) le modalità per l'ottenimento delle qualifiche di operatore di impianto;
b) le modalità per la partecipazione ai corsi di aggiornamento professionale;
c) le mansioni e i compiti del personale operativo.