(Riperimetrazione della Riserva naturale regionale Valli Grotari e Vulcan)
1.
In ottemperanza alle finalità di corretto contemperamento degli obbiettivi di conservazione, difesa e ripristino ambientale e di qualificazione e valorizzazione delle economie locali, previste dall'
articolo 1 della legge regionale 42/1996
, l'allegato 4 bis, di cui all'articolo 44 bis, comma 2, della medesima legge regionale, relativo alla perimetrazione cartografica in via provvisoria del territorio interessato dalla Riserva naturale regionale delle Valli Grotari e Vulcan, come previsto dall'
articolo 10, comma 3, della legge regionale 27 marzo 2018, n. 12
(Disposizioni in materia di cultura, sport, risorse agricole e forestali, risorse ittiche, attività venatoria e raccolta funghi, imposte e tributi, autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica, funzione pubblica, infrastrutture, territorio, ambiente, energia, attività produttive, cooperazione, turismo, lavoro, biodiversità, paesaggio, salute e disposizioni istituzionali), è sostituito dall'allegato A alla presente legge.