Art. 35
Modificazione della destinazione del finanziamento di cui
all'articolo 98, commi 3 e 4 della legge regionale 28 aprile
1994, n. 5
(Programma 2.4.3.)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere il finanziamento di cui all'articolo 98, commi 3 e 4, della
legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, al sodalizio indicato, a sostegno delle passività che gravano sul medesimo.
2. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 1 è presentata alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura, corredata dal conto consuntivo dell'esercizio 1993 del sodalizio, regolarmente approvato, dal quale risulti la relativa situazione finanziaria.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1994.
4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994 è istituito, alla rubrica n. 20 - programma 2.4.3. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione VI - il capitolo 5721 (1.1.162.2.06.06) con la denominazione: << Finanziamento straordinario alla Lega Nazionale di Trieste e Gorizia a sostegno delle passività che gravano sul sodalizio >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 200 milioni per l'anno 1994.