1.
In relazione alla salvaguardia di interessi unitari della Regione, in conformità ai principi dell'
articolo 18 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1
(Principi e norme fondamentali del sistema Regione-autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), e al principio di leale collaborazione, nei casi di cui all'articolo 8, comma 7, all'articolo 12, comma 13, all'articolo 16, comma 11, all'articolo 17, comma 7, all'articolo 19, comma 14, all'articolo 25, commi 6 e 8, all'articolo 27, comma 5, all'articolo 29, comma 5, all'articolo 30, comma 5, all'articolo 31, comma 4, e all'articolo 37, comma 7, la Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di ambiente, sentito l'ente inadempiente, mediante diffida assegna un congruo termine per l'adempimento, comunque non inferiore a dieci giorni. Decorso inutilmente il termine assegnato e sentito l'ente inadempiente, la Giunta regionale provvede all'adozione degli atti in via sostitutiva mediante la nomina di un commissario ad acta.