Art. 32
(Finanziamenti alle Associazioni del movimento cooperativo)
1. L'Amministrazione regionale riconosce il ruolo attivo delle Associazioni regionali di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a) e b), nell'attuazione delle politiche di sviluppo e promozione del comparto e di diffusione dei principi cooperativi nonché nel concorso allo svolgimento delle attività di vigilanza sul comparto stesso, e ne promuove, sostiene e valorizza le iniziative caratterizzate da unitarietà propositiva e attuativa da parte di una pluralità di associazioni e accessibilità aperta e indifferenziata a tutti gli enti cooperativi della regione.
2.
Al fine di supportare l'azione delle Associazioni, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere annualmente alle stesse finanziamenti, anche rapportati alla rappresentatività di ogni Associazione, destinati a sostenere le attività programmate dalle medesime riguardanti in particolare iniziative per:
a) la promozione cooperativa, compresa la nascita e lo sviluppo di nuove cooperative;
b) l'aggiornamento e la riqualificazione di soci, quadri e dirigenti di cooperative e dei propri operatori;
c) la divulgazione della cultura cooperativa e l'applicazione dei relativi principi nell'ambito dell'attività didattica e formativa, anche attraverso la promozione di stage e di percorsi orientativi;
d) la realizzazione di scambi di esperienze con organismi e organizzazioni nazionali e internazionali che operano nell'ambito della cooperazione;
e) l'organizzazione di attività non aventi natura economica atte ad agevolare la gestione degli enti cooperativi e l'adozione da parte degli stessi del bilancio sociale;
f) lo svolgimento di attività di consulenza volta al potenziamento delle cooperative in termini di presenza sul mercato e ottimizzazione dei processi organizzativi, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato;
g) lo svolgimento di attività statistiche, di rilevamento e di revisione cooperativa a enti associati.
3. Una quota dei finanziamenti per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 2 è destinata alle Associazioni in parti uguali; il residuo è ripartito tenuto conto, in ordine di priorità, del totale del valore della produzione delle cooperative associate, del numero delle revisioni effettuate, nonché del numero delle cooperative associate.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare anticipatamente alle Associazioni regionali una quota non superiore al 70 per cento dello stanziamento annuale, ripartendo le quote spettanti proporzionalmente al numero degli enti cooperativi aderenti a ciascuna Associazione.
5. Con regolamento regionale sono definiti le percentuali del riparto, i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti e delle loro erogazioni anticipate, nonché le spese ammissibili; sono ammissibili le spese sostenute nel corso dell'anno cui si riferisce il programma di attività e quelle sostenute entro il mese di febbraio dell'anno successivo.
Note:
1Parole aggiunte al comma 5 da art. 3, comma 9, L. R. 12/2009
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 58, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010
3Parole aggiunte al comma 4 da art. 58, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010
4Comma 6 abrogato da art. 2, comma 48, L. R. 22/2010
5Lettera c) del comma 2 sostituita da art. 2, comma 67, L. R. 11/2011 , a decorrere dall'1 gennaio 2012, come stabilito dall'art. 2, c. 68, della medesima L.R. 11/2011.
6Lettera g) del comma 2 sostituita da art. 2, comma 65, L. R. 27/2012
7Parole aggiunte al comma 1 da art. 6, comma 21, lettera c), L. R. 5/2013
8Comma 3 sostituito da art. 6, comma 21, lettera d), L. R. 5/2013
9Parole soppresse al comma 1 da art. 2, comma 20, L. R. 6/2013