1.
Per perseguire le finalità di cui all'articolo 21, comma 1, la Regione:
a) definisce, sentita la Conferenza della rete bibliotecaria regionale di cui all'articolo 32, le linee di indirizzo della politica regionale del settore bibliotecario nel medio termine;
b) assicura la raccolta e l'elaborazione dei dati tramite le biblioteche centri sistema;
c) attiva un portale telematico della rete bibliotecaria regionale, attraverso il quale sono consultabili i cataloghi, i dati statistici e le attività più significative delle biblioteche facenti parte della rete regionale;
d) vigila sull'osservanza del rispetto della normativa vigente sul deposito legale dei documenti e in particolare sull'archivio regionale della produzione editoriale;
e) promuove l'integrazione dei sistemi informativi all'interno del territorio regionale;
f)
organizza il prestito interbibliotecario, di cui possono usufruire i soggetti che fanno parte della rete bibliotecaria regionale e le istituzioni facenti parte del sistema universitario regionale di cui all'
articolo 2 della legge regionale 17 febbraio 2011, n. 2
(Finanziamenti al sistema universitario regionale);
g) verifica periodicamente la qualità dei servizi offerti e l'attività svolta dalle biblioteche della rete bibliotecaria regionale e dei sistemi bibliotecari e ne rende pubblici i risultati, stabilendo gli standard minimi di funzionamento delle biblioteche stesse.