Art. 29
(Sanzioni amministrative per l'affidatario)
1.
Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro all'affidatario che incorra nelle seguenti infrazioni:
a) variazione non autorizzata dei percorsi di esercizio;
b) variazione non autorizzata degli orari di esercizio;
c) inosservanza delle prescrizioni di esercizio.
2.
Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro all'affidatario che incorra nelle seguenti infrazioni:
a) variazioni non autorizzate o mancata applicazione delle tariffe approvate;
b) soppressione non autorizzata di linee o corse;
c) infrazioni a prescrizioni o norme di sicurezza, sia sotto il profilo tecnico che assicurativo;
d) impiego di personale addetto al movimento inidoneo o privo di legittimazione;
e) distrazione di materiale rotabile priva di autorizzazione;
f) contestuale violazione plurima di infrazioni di cui al comma 1 o recidiva in ciascuna di esse.
3. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 25.000 euro in caso di contestuale violazione plurima delle infrazioni di cui al comma 2 o recidiva in ciascuna di esse.
4. Chiunque eserciti servizi di trasporto pubblico senza titolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di un importo da 5.000 euro a 25.000 euro.
5. Ferme restando le competenze dei soggetti cui sono attribuiti poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle vigenti disposizioni di legge, i proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni previste dal presente articolo spettano comunque alla Provincia territorialmente competente.
6. Trovano comunque applicazione, per quanto non modificato dalla presente norma e per quanto di competenza della Regione, le disposizioni di cui alla normativa statale vigente e, in particolare, quanto previsto dal
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto).