Art. 26
(Politiche di riqualificazione urbana e recupero del patrimonio edilizio esistente sottoutilizzato)
1. Al fine di promuovere la valorizzazione e razionalizzazione del territorio regionale e di migliorarne le condizioni di vivibilità, nonché per sostenere la crescita nel settore dell'edilizia abitativa e contribuire al rilancio dell'economia produttiva, commerciale e turistica, la Regione può definire politiche volte alla riqualificazione delle aree urbane, anche produttive, che comportino il riuso degli edifici dismessi o sottoutilizzati anche per usi diversi da quelli cui gli stessi erano originariamente destinati.
2. Le politiche di cui al comma 1 hanno a oggetto il recupero, la riqualificazione e il riuso degli edifici di proprietà privata a uso residenziale, dei fabbricati rurali tradizionali non soggetti a vincoli normativi posti a tutela della pubblica incolumità, degli edifici o siti produttivi di proprietà privata a destinazione industriale, artigianale, commerciale e ricettiva, qualora gli stessi versino in stato di abbandono o risultino dismessi o in condizioni tali da creare situazioni di degrado urbano e correlati rischi per l'incolumità dei cittadini e per la sicurezza pubblica
3. In ogni caso, le politiche di cui al comma 1 tengono conto delle peculiarità del territorio comunale sede dell'intervento e sono compatibili con le scelte pianificatorie, tipologico-architettoniche e strategiche operate negli strumenti urbanistici vigenti.
4.
Per le costruzioni, gli interventi di edilizia e gli impianti necessari per le finalità di cui al comma 1, il Consiglio comunale può deliberare la riduzione fino a un massimo dell'80 per cento del contributo per il rilascio del permesso di costruire di cui all'
articolo 29 della legge regionale 19/2009
e del contributo di costruzione per opere o impianti non destinati alla residenza di cui all'
articolo 32 della legge regionale 19/2009
, fatti salvi i casi di esonero e riduzione previsti dagli articoli 30 e 32 della medesima legge regionale.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 59, comma 1, L. R. 29/2017