Art. 23
Strutture assistenziali
(programma 2.2.2.)
1. Per gli interventi previsti dagli articoli 2, comma 3, e 3 della
legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44, relativamente alle strutture specificatamente destinate all' assistenza degli anziani, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.
2. Il predetto onere complessivo di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 4846 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993, il cui stanziamento complessivo viene, conseguentemente, elevato di pari importo.
3. Per le finalità previste dagli articoli 2, comma 3, e 3 della
legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44, relativamente agli interventi in favore di persone non autosufficienti, disabili, in stato o a rischio di disadattamento o devianza, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 600 milioni per l' anno 1991, e lire 400 milioni per l' anno 1992.
4. Il predetto onere complessivo di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 4839 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993, e del bilancio per l' anno 1991, il cui stanziamento complessivo viene, conseguentemente, elevato di pari importo.