Art. 23
Salvaguardia dei centri storici
(programma 1.4.1.)
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 500 milioni per l' anno 1989;
b) lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 2008;
c) lire 500 milioni per l' anno 2009.
3. L' onere complessivo di lire 2.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1991, fa carico al capitolo 3305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 2009 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
6. Il predetto onere di lire 3.500 milioni fa carico al capitolo 3306 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989.