LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 marzo 2008, n. 6

Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/04/2008
Materia:
450.01 - Caccia

Art. 22
 (Disposizioni generali per le aziende venatorie)
1. La Provincia autorizza l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, senza fini di lucro, e di aziende agri-turistico-venatorie, nel rispetto dei criteri indicati dal PFR ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera h).
2. Le aziende venatorie devono:
a) interessare non più del 10 per cento del territorio agro-silvo-pastorale di ciascuna Riserva di caccia;
b) conformarsi alla pianificazione faunistico-venatoria e agli indirizzi dei competenti organismi di settore;
c) essere costituite su terreni posti in continuità e contiguità fra loro per una superficie non inferiore a settantacinque ettari per le isole, a centocinquanta ettari in pianura e a trecento ettari in zona montana, individuata ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), e successive modifiche.
3. Sino all'adozione del PFR, le aziende venatorie devono destinare:
a) una superficie non inferiore al 22 per cento del comprensorio dell'azienda a spazi naturali permanenti in pianura;
b) una superficie non inferiore al 5 per cento del comprensorio dell'azienda a prato ovvero a prato pascolo in zona montana.
4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni nelle materie disciplinate dal presente articolo, per spazi naturali permanenti si intendono le zone del territorio aziendale occupate da boschi, boschetti o siepi alberate e cespugliate e, altresì, le zone destinate a prati stabili o a prati pascolo e a zone umide, a vigneti e a frutteti e le colture a perdere. I medicai e i pioppeti inerbiti e sfalciati possono contribuire alla formazione dello spazio naturale permanente nella misura massima dell'8 per cento dell'azienda.
5. I confini delle aziende venatorie sono delimitati con tabelle.
6. Le aziende venatorie già costituite per regolare concessione decadono alla scadenza dei cinque anni dalla loro costituzione in mancanza dei requisiti soggettivi e oggettivi. Permangono le deroghe di estensione territoriale e di distanza per le Riserve di caccia private o consorziali già convertite in aziende faunistico-venatorie o aziende agri-turistico-venatorie.
7. I territori che, per qualunque ragione, cessano di far parte di un'azienda faunistico-venatoria o agri-turistico-venatoria sono inclusi nelle Riserve di caccia confinanti.
8. Il legale rappresentante di un'azienda faunistico-venatoria o agri-turistico-venatoria deve iscriversi nell'Elenco dei dirigenti venatori. La mancata iscrizione nell'Elenco dei dirigenti venatori a seguito della non partecipazione al primo corso utile dalla nomina, comporta la revoca dell'autorizzazione.
9. Le Province provvedono a disciplinare le condizioni e le modalità per il rilascio, il rinnovo e la revoca dell'autorizzazione, gli adempimenti necessari per lo svolgimento dell'attività e le adeguate delimitazioni o recinzioni.
10. Qualora l'istanza di autorizzazione all'istituzione di una azienda venatoria abbia estensione sovraprovinciale, le Province esercitano d'intesa le funzioni avvalendosi delle forme collaborative previste dalla legge regionale 1/2006 e il rilascio del provvedimento compete alla Provincia nella quale insiste la superficie maggiore dell'azienda venatoria.