Art. 22
Per le finalità previste dall' articolo 11, primo comma, è autorizzata la spesa complessiva di lire 29.900 milioni per gli esercizi 1977-1979.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-1979 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XIII, il capitolo 6400 con la denominazione: << Anticipazioni alle Comunità montane, ai Consorzi di miglioramento fondiario, idraulici e di derivazione formati - questi ultimi - da Province e Comuni, ai Comuni ed al Centro regionale di sperimentazione agraria sulla spesa complessiva ammessa ai contributi comunitari, statali e regionali >> e con lo stanziamento di lire 29.900 milioni.
A detta spesa si fa fronte con la maggiore entrata di pari importo derivante dal recupero previsto al secondo comma dell' articolo 11.
Di conseguenza nello stato di previsione dell' entrata del piano finanziario per gli esercizi 1976-1979 viene istituito al Titolo III - Rubrica n. 1 - Categoria XVI, il capitolo 906 con la denominazione: << Rientri delle anticipazioni concesse alle Comunità montane, ai Consorzi di bonifica integrale e montana, ai Consorzi di miglioramento fondiario, idraulici e di derivazione formati - questi ultimi - da Province e Comuni, ai Comuni ed al Centro regionale di sperimentazione agraria sulla spesa ammessa a contributi comunitari, statali e regionali >> e con lo stanziamento di lire 29.900 milioni.