LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 maggio 2024, n. 3

Disposizioni multisettoriali e di semplificazione.

TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo vigente nel periodo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 


Art. 217
 (Modifiche all'articolo 47 della legge regionale 18/1996)
1. All'articolo 47 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 3 le parole: <<a una Direzione centrale o a una struttura equiparata a Direzione centrale, ovvero l'affidamento di incarichi per l'espletamento di particolari funzioni>> sono sostituite dalle seguenti: <<ad una struttura organizzativa complessa come definita dal regolamento di organizzazione>>;

b)
il comma 5 è sostituito dal seguente:
<<5. Il conferimento di un incarico dirigenziale con contratto a tempo determinato di diritto privato a soggetti estranei all'Amministrazione regionale dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001, ovvero di organi costituzionali, o di rilevanza costituzionale, avviene previo collocamento fuori ruolo, in aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento, secondo il relativo ordinamento.>>.

2. Gli incarichi di Direttore centrale per l'espletamento di particolari funzioni, in corso alla data di efficacia delle modifiche al regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, giungono a scadenza e non possono essere rinnovati o prorogati. I medesimi direttori possono essere preposti a strutture organizzative complesse per l'esecuzione dell'incarico conferito.
3. Fino alla data di efficacia delle modifiche al regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, continuano ad applicarsi le disposizioni regionali previgenti.