LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 maggio 2024, n. 3

Disposizioni multisettoriali e di semplificazione.

TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 214
 (Disposizioni intersettoriali)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio carico gli oneri sostenuti dal personale regionale che non abbia potuto giovarsi della tutela legale preventiva per la difesa nel procedimento penale, anche in deroga ai limiti di spesa previsti dall'articolo 151, comma 1, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), qualora il procedimento penale, conclusosi con sentenza irrevocabile di assoluzione, sia stato promosso in relazione a fatti o atti direttamente connessi e conseguenti all'adempimento di un dovere a cui il dipendente non poteva sottrarsi e, per la natura dei reati contestati, non sussista un conflitto di interessi ex ante con l'Ente.
2. Per le finalità dell'articolo 151 della legge regionale 53/1981 e per gli effetti previsti dal disposto di cui al comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi Istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.