LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 maggio 2024, n. 3

Disposizioni multisettoriali e di semplificazione.

TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 208
 (Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 10/2017)
1. All'articolo 18 della legge regionale 21 aprile 2017, n. 10 (Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale, demanio ferroviario e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
<<1 bis. Ai fini dell'incameramento previsto al comma 1, è costituita presso la Direzione centrale competente in materia di demanio la Commissione di incameramento, che esprime la valutazione della utilità dell'acquisizione alla Regione dei manufatti inamovibili e realizzati su demanio marittimo regionale in corso di concessione.
1 ter. La Commissione è composta dal Direttore del Servizio demanio o suo delegato e da due componenti appartenenti alla Direzione centrale competente in materia di demanio, esperti nell'ambito della progettazione e realizzazione di opere e nella redazione di stime.
1 quater. Il Servizio demanio o l'ente gestore delegato ai sensi dell'articolo 15, prima della scadenza della concessione invita il concessionario a presentare la documentazione tecnico-amministrativa utile a individuare la consistenza delle opere di difficile rimozione realizzate su zona demaniale marittima regionale e oggetto di incameramento.
1 quinquies. In caso di valutazione favorevole all'acquisizione, viene redatto in contraddittorio con il concessionario il verbale di incameramento a carattere ricognitivo sottoscritto dalle parti e riportante la descrizione dell'opera acquisita alla Regione.
1 sexies. In caso di valutazione negativa, il Servizio demanio o l'ente gestore delegato ai sensi dell'articolo 15, ordina la messa in pristino nello stato originario dell'area demaniale ex articolo 54 regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione).>>;

b)
il comma 2 è abrogato.