Art. 2
(Definizioni)
2.
Fatto salvo quanto stabilito al comma 1, il caregiver familiare è altresì la persona che, nel momento in cui sussistano condizioni di non autosufficienza, incapacità di prendersi cura di sé, bisogni di assistenza globale e continua, anche di lunga durata, a causa di malattia anche cronica o degenerativa, infermità, presenza di menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali, assiste e si prende cura responsabilmente, in modo non professionale e senza ricevere compenso, nel suo contesto di vita anche:
a) di un parente o di un affine entro il terzo grado, anche non convivente;
b) di una persona con cui abbia comprovata relazione affettiva o amicale stabile.
3. Il caregiver familiare, in relazione ai bisogni della persona assistita, cura e assiste la persona nell'ambiente domestico, nella vita di relazione, nella mobilità, nelle attività della vita quotidiana, di base e strumentali. Si rapporta e si integra con gli operatori del sistema dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari secondo il progetto personalizzato e partecipato.
4. Il caregiver familiare non sostituisce gli interventi, le prestazioni e i servizi di cui può essere beneficiaria la persona assistita, ma li integra e li valorizza nell'ottica di una collaborazione nel garantire un contesto inclusivo e solidale, oltre che ricoprire il ruolo di referente rispetto ai vari servizi.
5. L'attività di cura può essere svolta da un caregiver anche a favore di più assistiti.
6. Il ruolo di caregiver familiare può essere riconosciuto a più di una persona per lo stesso assistito, purché venga individuato il caregiver principale.
7. Nello svolgimento delle attività di cura il caregiver familiare può avvalersi dei servizi territoriali e del lavoro privato di cura.