Art. 2
(FVG Energia S.p.A.)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasformare la società a responsabilità limitata UCIT S.r.l. nella società per azioni denominata FVG Energia S.p.A. avente quale unico socio la Regione.
2. La società FVG Energia S.p.A. rispetta i requisiti richiesti per la sua qualificazione quale società in house della Regione.
3. FVG Energia S.p.A. subentra nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, compresi quelli afferenti i contratti di lavoro in essere, connessi alle attività svolte da UCIT S.r.l., al fine di assicurarne la continuità.
6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere le modifiche statutarie necessarie a perseguire le finalità del presente articolo.
7. Per le finalità previste dalla presente legge relativamente alla trasformazione di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare a un aumento di capitale riservato.
8.
Al fine di assicurare il perseguimento dell'oggetto sociale l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a FVG Energia S.p.A. un contributo in conto esercizio per le spese di funzionamento per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 3 non coperte dal contributo di cui al comma 5. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione a seguito dell'approvazione del bilancio di previsione annuale di FVG Energia S.p.A.. La rendicontazione relativa al contributo è effettuata ai sensi dell'
articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7
(Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). Per l'anno 2023 l'Amministrazione regionale è autorizzata a effettuare a favore di FVG Energia S.p.A., l'erogazione in via anticipata del contributo anche nelle more dell'approvazione dell'aggiornamento del bilancio di previsione annuale della società.
9. L'attività finanziata con il contributo di cui al comma 5 è oggetto di separata annotazione contabile.