1.
Ai fini della presente legge si intende per:
a) impianto a fune: un intero sistema realizzato in un sito, consistente in infrastrutture e sottosistemi che è progettato, costruito, montato e messo in servizio al fine di trasportare persone, e la cui trazione è assicurata da funi disposte lungo il tracciato, con esclusione degli ascensori;
b) ascensore: un apparecchio di sollevamento che collega piani definiti, mediante un supporto del carico a cui sono fissate una o più funi che permettono il suo spostamento lungo guide rigide, o lungo un percorso perfettamente definito nello spazio, e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi;
c) impianto di risalita: un impianto che permette al passeggero di coprire il dislivello (risalita) necessario alla pratica di uno sport o di una attività turistico-ricreativa, che prevede la discesa da monte a valle;
d) aree attrezzate: le porzioni di territorio, aperte al pubblico e comprendenti piste servite da impianti di risalita, abitualmente riservate alla pratica di sport e attività ludico-ricreative;
e)
aree sciabili attrezzate: le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve in conformità alle previsioni di cui al
decreto legislativo 40/2021
;
f) pista: un tracciato o uno spiazzo di terreno opportunamente sistemato con fondo variamente preparato destinato alla pratica di uno sport;
g) pista di collegamento: un tracciato che consente l'agevole trasferimento degli sciatori all'interno dell'area sciabile.