Art. 2
(Riduzione dell'aliquota Irap nelle zone di svantaggio socio-economico del territorio montano)
1. Con decorrenza dal periodo d'imposta in corso alla data dell'1 gennaio 2019 i soggetti passivi Irap di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), residenti e non residenti nel territorio dello Stato, applicano al valore della produzione netta prodotto nelle zone di svantaggio socio-economico <<B>> e <<C>> del territorio montano, come classificate ai sensi del combinato disposto degli articoli 21 e 40 della
legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), l'aliquota Irap di cui all'articolo 16, commi 1 e 1 bis, del decreto legislativo 446/1997, ridotta a zero.
2.
Qualora il valore della produzione netta sia prodotto anche al di fuori delle zone di svantaggio socio-economico <<B>> e <<C>> del territorio montano, come classificate ai sensi del combinato disposto degli articoli 21 e 40 della
legge regionale 33/2002
, il valore della produzione netta di cui al comma 1 è determinato in proporzione all'ammontare delle retribuzioni spettanti al personale a qualunque titolo utilizzato, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e gli utili spettanti agli associati in partecipazione che apportano esclusivamente prestazioni di lavoro, addetto con continuità a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi nelle suddette zone di svantaggio socio-economico. Per le banche, gli altri enti e società finanziarie e le imprese di assicurazione, il valore della produzione netta di cui al comma 1 è determinato in proporzione, rispettivamente, ai depositi in denaro e in titoli verso la clientela, agli impieghi o agli ordini eseguiti e ai premi raccolti presso gli uffici, ubicati nelle suddette zone di svantaggio socio-economico. Si considera prodotto nelle zone di svantaggio socio-economico di cui al comma 1, nel cui territorio il soggetto passivo è domiciliato, il valore della produzione netta derivante dalle attività esercitate al di fuori delle zone medesime senza l'impiego, per almeno tre mesi, di personale.
3. Nella determinazione dell'acconto dovuto dai soggetti di cui al comma 1 ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d'imposta in corso alla data dell'1 gennaio 2019 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando all'aliquota la riduzione disposta dal presente articolo.
5.
I contribuenti, entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione di cui all'
articolo 19 del decreto legislativo 446/1997
sono tenuti a presentare in via telematica all'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 14, commi da 1 a 4 della
legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24
(Legge finanziaria 2010), la dichiarazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, dei regolamenti (UE) 1407/2013 e 1408/2013.
5 bis. Ai sensi dell'
articolo 14, comma 6, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 (Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'
articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni), a decorrere dall'1 luglio 2020 il controllo del massimale relativo agli aiuti "de minimis" già concessi avviene esclusivamente attraverso il Registro nazionale degli aiuti di Stato. A decorrere da tale termine, ai sensi dell'
articolo 10 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 115/2017 la verifica nei confronti dei soggetti che applicano le riduzioni di cui alla presente legge circa il superamento dell'importo complessivo concedibile in reazione alla tipologia di aiuto "de minimis" pertinente, è effettuata dalla Agenzia delle Entrate in occasione della registrazione dell'aiuto fiscale in "de minimis" nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.
Note:
1Comma 4 sostituito da art. 7, comma 1, L. R. 22/2007
2Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 3, L. R. 31/2007 , con effetto dall'1/1/2008.
3Parole sostituite al comma 6 da art. 2, comma 3, L. R. 31/2007 , con effetto dall'1/1/2008.
4Comma 1 bis aggiunto da art. 1, comma 13, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
5Articolo sostituito da art. 15, comma 2, L. R. 20/2015
6Parole sostituite al comma 1 da art. 14, comma 1, lettera a), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
7Parole sostituite al comma 1 da art. 14, comma 1, lettera b), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
8Parole sostituite al comma 1 da art. 14, comma 1, lettera c), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
9Parole sostituite al comma 3 da art. 14, comma 2, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
10Parole aggiunte al comma 4 da art. 7, comma 1, lettera a), L. R. 3/2024
11Comma 5 bis aggiunto da art. 7, comma 1, lettera b), L. R. 3/2024
12Comma 5 ter aggiunto da art. 7, comma 1, lettera b), L. R. 3/2024