Art. 2
(Pubblicazione della legge approvata ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, dello Statuto speciale)
1. Quando il Consiglio regionale abbia approvato la legge di cui all'articolo 12, secondo comma, dello Statuto speciale, il Presidente del Consiglio ne dà comunicazione al Presidente della Regione indicando se l'approvazione sia avvenuta con la maggioranza assoluta o con quella dei due terzi dei suoi componenti.
2. Il Presidente della Regione provvede alla pubblicazione della legge di cui al comma 1 nel Bollettino Ufficiale della Regione, senza numero d'ordine e senza formula di promulgazione, con il titolo <<Testo di legge regionale di cui all'articolo 12, secondo comma, dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia>>, completata dalla data della sua approvazione finale da parte del Consiglio regionale. Qualora l'approvazione sia avvenuta con la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale, nel titolo della legge va inserita anche la frase <<approvata con la maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei componenti il Consiglio regionale>> e riportato l'avvertimento che, entro tre mesi, un cinquantesimo degli elettori della regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale possono richiedere che si proceda al referendum popolare. Qualora l'approvazione sia avvenuta con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale, nel titolo della legge va inserita anche la frase <<approvata con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale>> e riportato l'avvertimento che, entro tre mesi, un trentesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio regionale possono richiedere che si proceda al referendum popolare.
3. Unitamente alla pubblicazione della legge di cui al comma 1, nello stesso numero del Bollettino Ufficiale della Regione è pubblicata la comunicazione dell'Assessore regionale per le autonomie locali relativa alla determinazione del numero di elettori necessario per la richiesta di referendum, corrispondente a un cinquantesimo o a un trentesimo degli elettori aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio regionale, prendendo come riferimento i dati risultanti dalle liste elettorali a seguito dell'ultima revisione dinamica semestrale effettuata ai sensi del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni.