Art. 2
1. Per le finalità previste dalla presente legge, nel lo stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, è istituito << per memoria >> - alla Rubrica n. 21 - Programma 3.1.5. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 7521 (2.1.243.3.10.10) con la denominazione << Contributi in conto capitale ai soggetti beneficiari dei contributi in conto capitale per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli in attuazione del regolamento ( CEE ) n. 355 del 15 febbraio 1977, modificato dal regolamento ( CEE ) n. 1932 del 19 giugno 1984 e successive modificazioni e integrazioni. >>
3. Per l' iscrizione a bilancio delle assegnazioni statali disposte ai sensi dell'
articolo 5, comma 1, della legge 8 novembre 1986, n. 752, per il finanziamento del predetto regolamento CEE, vengono istituiti << per memoria >> nei bilanci citati i seguenti capitoli:
a) nello stato di previsione dell' entrata al Titolo II - Categoria 2.3. - il capitolo 488 (2.3.2.) con la denominazione << Acquisizione di fondi per l' attuazione di interventi in applicazione del regolamento ( CEE ) n. 355 del 15 febbraio 1977, modificato dal regolamento ( CEE ) n. 1932 del 19 giugno 1984 e successive modificazioni e integrazioni >>;
b) nello stato di previsione della spesa alla Rubrica n. 21 - Programma 3.1.5. - spese d' investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 7522 (2.1.243.3.10.10.) con la denominazione << Contributi in conto capitale per l' attuazione di interventi in applicazione del regolamento ( CEE ) n. 355 del 15 febbraio 1977, modificato dal regolamento ( CEE ) n. 1932 del 19 giugno 1984 e successive modificazioni e integrazioni - fondi statali >>.
Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.