Art. 197
In attesa della determinazione dell' ordinamento degli uffici dell' IRFoP, l' Ente stesso è equiparato, ai fini dell' applicazione della presente legge, agli enti regionali con due o più servizi; il personale dell' VIII livello, che non sia preposto alla Direzione dell' Ente e che sia assegnato o da assegnare, nel limite massimo di due unità, all' IRFoP, è equiparato ai Direttori di Servizio, comportando la posizione di lavoro di detto personale lo svolgimento di funzioni che comprendono, tra l' altro, la direzione, il coordinamento ed il controllo di unità organizzative interne dell' IRFoP equiparabili ai Servizi.
Fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma dell' Amministrazione regionale, il dipendente dell' VIII livello cui sia affidato, nell' ambito della Direzione regionale dei lavori pubblici, l' incarico di espletare i compiti in materia di strumenti urbanistici relativi ai Comuni delle zone terremotate e a quelli delle Province di Udine e Pordenone, esclusi quelli della settima ed ottava zona - socio - economica, nonché di curare il collegamento in detta materia con la Segreteria Generale Straordinaria, è equiparato, ai fini dell' applicazione della presente legge, ai Direttori di Servizio, comportando tale incarico lo svolgimento di funzioni che comprendono, tra l' altro, la direzione, il coordinamento ed il controllo di un' unità organizzativa flessibile equiparabile ad un Servizio.