LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 maggio 2024, n. 3

Disposizioni multisettoriali e di semplificazione.

TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo vigente nel periodo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 


Art. 190
 (Modifiche all'articolo 9 bis della legge regionale 57/1971)
1.
Al comma 1 dell'articolo 9 bis della legge regionale 57/1971 dopo la parola <<concessione>> sono aggiunte le seguenti: <<con provvedimento del Direttore del Servizio competente. Per gli enti strumentali controllati e società in house di cui al comma 5 l'assegnazione di spazi a uso istituzionale, nonché dei relativi beni mobili avviene mediante verbale di consegna di natura tecnico-gestionale da parte del Servizio competente. L'attribuzione di immobili per finalità proprie dell'ente avviene con deliberazione della Giunta regionale. Si attua il principio di reciprocità. La presente norma si applica a tutti gli enti strumentali controllati dall'Amministrazione regionale anche in deroga alla previgente disciplina di attribuzione dei beni>>.

2.
Al comma 2 dell'articolo 9 bis della legge regionale 57/1971 la parola <<cinquemila>> è sostituita dalla seguente: <<quindicimila>>.

3.
Dopo il comma 2 ter dell'articolo 9 bis della legge regionale 57/1971 è inserito il seguente:
<<2 quater. Al fine di far fronte ai fabbisogni energetici connessi all'esercizio di attività di ricerca e formazione delle società di interesse nazionale a partecipazione regionale, la Regione è autorizzata a concedere a titolo gratuito l'uso di beni facenti parte del patrimonio indisponibile. L'atto di concessione stabilisce la durata, l'uso per il quale la concessione è disposta e le condizioni per l'esercizio delle attività per cui l'uso è assentito.>>.

4.
Al comma 5 dell'articolo 9 bis della legge regionale 57/1971 dopo la parola <<strumentali>> è inserita la seguente: <<controllati>>.