Art. 19
1. L'accordo di programma è finalizzato alla definizione e attuazione, anche attraverso l'iniziativa di privati, di piani, opere o interventi di interesse pubblico, nonché all'attuazione di programmi che richiedono per la loro realizzazione l'azione integrata della Regione, degli enti locali, di amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e di altri soggetti pubblici e privati.
2. Con l'accordo di programma si attua il coordinamento delle azioni di rispettiva competenza, si definiscono in particolare le modalità e i tempi di esecuzione da parte di ciascuna Amministrazione e soggetto partecipante, il controllo dell'attuazione degli interventi, la verifica del rispetto delle condizioni fissate, le conseguenze derivanti da eventuali ritardi o inadempienze, l'eventuale revoca del finanziamento totale o parziale e l'attivazione di procedure sostitutive.
3. Il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la stipulazione dell'accordo di programma, anche su richiesta dei soggetti di cui al comma 1 interessati alla partecipazione al medesimo.
4. Al fine di verificare la possibilità di stipulare l'accordo di programma, il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni e i soggetti interessati.
4 bis. I soggetti proponenti, pubblici o privati, possono richiedere la verifica delle possibilità di stipulazione di un accordo di programma di cui al comma 4 attraverso motivata richiesta presentata al Presidente della Regione o al Presidente della Provincia o al Sindaco.
5. Le Amministrazioni interessate sono rappresentate da soggetti che dispongono dei poteri spettanti alla sfera dell'Amministrazione rappresentata in relazione all'oggetto dell'accordo, i quali si esprimono nella conferenza nel rispetto delle norme ordinamentali sulla formazione della loro volontà. Possono partecipare alla conferenza soggetti pubblici e privati diversi dalle parti interessate di cui ai commi 1 e 3, il cui intervento collaborativo possa contribuire alla fattibilità delle opere.
6. L'accordo di programma è stipulato da tutti i soggetti di cui al comma 3 o Assessori loro delegati a seguito di approvazione unanime. I rappresentanti delle Amministrazioni pubbliche possono stipulare l'accordo solo se competenti ad esprimere definitivamente la volontà dell'Amministrazione rappresentata. Conclusa la stipulazione, l'accordo di programma è approvato con atto formale dal soggetto che lo ha promosso ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. Gli accordi di programma ai quali partecipa la Regione sono stipulati e approvati dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore regionale competente nella materia oggetto dell’accordo.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 11, L. R. 8/1999 nel testo modificato da art. 72, comma 1, L. R. 7/2000
2Parole aggiunte al comma 6 da art. 10, comma 1, L. R. 14/2004
3Comma 7 sostituito da art. 10, comma 1, L. R. 14/2004
4Comma 1 sostituito da art. 12, comma 57, lettera a), L. R. 11/2011
5Comma 4 bis aggiunto da art. 12, comma 57, lettera b), L. R. 11/2011
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 81, comma 2, L. R. 3/2015
7Parole sostituite al comma 6 da art. 11, comma 7, L. R. 22/2020