Art. 19
I benefici di cui al
Capo III della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, si applicano anche nei confronti dei soggetti residenti, alla data del sisma, da almeno due anni nei Comuni delimitati ai sensi dell'
articolo 4, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, che, successivamente alla data del 6 maggio 1976, abbiano acquistato un alloggio danneggiato dal terremoto, per il quale non sia stato concesso un beneficio di importo superiore a lire sei milioni, purché gli stessi ed i componenti del loro nucleo familiare non siano proprietari di altro alloggio.
I contributi eventualmente erogati per un importo inferiore o uguale al limite di cui al primo comma sono posti in detrazione dal contributo riconosciuto a favore dell' acquirente dell' alloggio danneggiato.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 57, primo comma, L. R. 53/1984
2Aggiunto dopo il primo comma un comma da art. 55, primo comma, L. R. 55/1986
3Parole sostituite al primo comma da art. 55, primo comma, L. R. 55/1986
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 56, primo comma, L. R. 55/1986
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 57, L. R. 55/1986
6Articolo sostituito da art. 43, comma 1, L. R. 26/1988
7Integrata la disciplina dell'articolo da art. 44, comma 1, L. R. 26/1988
8Integrata la disciplina dell'articolo da art. 52, comma 1, L. R. 50/1990
9Integrata la disciplina dell'articolo da art. 36, L. R. 37/1993
10Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 1, L. R. 40/1996
11Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, L. R. 40/1996
12Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 1, L. R. 40/1996
13Integrata la disciplina dell'articolo da art. 63, L. R. 40/1996
14Integrata la disciplina dell'articolo da art. 140, comma 53, L. R. 13/1998
15Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 17, L. R. 13/2002