Art. 18
(Rinnovo della concessione o autorizzazione alla costruzione e all'esercizio)
1. Non oltre un anno prima della scadenza del provvedimento di concessione, l'intestatario potrà richiedere il rinnovo.
2. La domanda è corredata di una relazione tecnica sullo stato di efficienza dell'impianto e sulle eventuali modificazioni che si intendono effettuare.
3. Per il rinnovo si segue la procedura per il rilascio di cui all'articolo 15, senza tener conto di eventuali domande concorrenti.
4. Qualora la scadenza della concessione coincida con la scadenza di revisione generale dell'impianto, la domanda di rinnovo deve essere corredata di tutta la documentazione tecnica prevista dalla normativa vigente per i casi di revisione generale di specie.
5. Il rinnovo della concessione può avvenire solo con effetto successivo alla data di scadenza.
6. L'Amministrazione regionale rilascia l'atto conforme alla determinazione, il quale fissa anche gli eventuali nuovi termini ultimi di inizio e di ultimazione dei lavori o comunque delle eventuali modificazioni di cui al comma 2.