Art. 17
2. Entro il termine indicato al comma 1 vanno conclusi, con atto di formale ricognizione, i procedimenti di occupazione delle aree destinate agli insediamenti abitativi provvisori e al deposito dei materiali di risulta e devono essere almeno iniziati i lavori di rimessa in pristino delle aree medesime in vista della loro riconsegna ai legittimi proprietari.
3. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 1 senza che i Comuni abbiano dato inizio ai lavori di rimessa in pristino delle aree, le spese per la corresponsione dell'indennità di occupazione, nonché quelle di ripristino e ristabilimento dei confini delle aree predette sono a carico dei Comuni interessati.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 52, comma 1, L. R. 1/2000
2Parole sostituite al comma 4 da art. 52, comma 2, L. R. 1/2000
3Parole sostituite al comma 1 da art. 5, comma 80, L. R. 4/2001
4Parole sostituite al comma 4 da art. 5, comma 80, L. R. 4/2001
5Parole sostituite al comma 1 da art. 12, comma 10, L. R. 12/2003
6Parole sostituite al comma 4 da art. 12, comma 10, L. R. 12/2003
7Integrata la disciplina del comma 1 da art. 2, comma 2, L. R. 15/2004
8Parole sostituite al comma 1 da art. 19, comma 1, L. R. 24/2005
9Parole sostituite al comma 4 da art. 19, comma 1, L. R. 24/2005
10Integrata la disciplina del comma 1 da art. 5, comma 64, L. R. 12/2009