LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 maggio 2024, n. 3

Disposizioni multisettoriali e di semplificazione.

TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 168
 (Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 5/2021)
1. All'articolo 16 della legge regionale 8 aprile 2021, n. 5 (Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
all'alinea del comma 1 dopo la parola <<avvalendosi>> sono inserite le seguenti: <<della collaborazione>> e la parola <<attua>> è sostituita dalla seguente: <<promuove>>;

b)
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
<<1 bis. Con accordo tra la Regione, il Comune capoluogo e gli enti locali aderenti sono regolati i rapporti derivanti dall'attuazione del presente articolo e le modalità di effettuazione degli interventi e sono individuate le risorse umane e strumentali messe a disposizione dagli enti locali. Eventuali variazioni delle risorse umane e strumentali messe a disposizione dagli enti locali sono comunicate alla Regione e al Comune capoluogo.>>;

c)
al comma 2 le parole <<elenco del personale operativo volontario, nonché delle dotazioni strumentali messe a disposizione da parte dei singoli enti, suddiviso per gli interventi di cui al comma 1 e per ambiti di specializzazione con particolare riferimento ai nuclei specialistici>> sono sostituite dalle seguenti: <<elenco degli enti locali che mettono a disposizione il personale operativo volontario e le dotazioni strumentali, suddiviso per gli interventi di cui al comma 1 e, con riferimento ai nuclei specialistici, per ambiti di specializzazione>>;

d)
al comma 3 dopo le parole <<Il personale di polizia locale impiegato>> sono inserite le seguenti: <<, previo assenso del medesimo,>> e alla fine sono aggiunte le parole: <<, ferma restando la dipendenza dall'ente locale di appartenenza agli effetti economici, assicurativi e previdenziali>>;

e) al comma 4 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
la lettera a) è sostituita dalla seguente:
<<a) la composizione e gli ambiti di specializzazione dei nuclei specialistici di cui al comma 1, lettera a);>>;

2)
la lettera b) è sostituita dalla seguente:
<<b) le modalità di attivazione degli interventi di cui al comma 1;>>;

3)
alla lettera c) le parole: <<, le procedure di iscrizione, le cause e le modalità di cancellazione>> sono soppresse;

4)
la lettera d) è abrogata;

5)
la lettera e) è sostituita dalla seguente:
<<e) i criteri e le modalità di assegnazione e di utilizzo delle risorse finanziarie di cui al comma 5, la quota di compartecipazione a carico degli enti locali che richiedono gli interventi di cui al comma 1, lettera c), nonché le modalità con cui il Comune capoluogo attesta l'utilizzo delle risorse.>>;

f)
al comma 5 le parole <<entro il 31 gennaio>> e le parole <<e in unica soluzione>> sono soppresse;

g)
il comma 6 è abrogato.