LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 maggio 2024, n. 3

Disposizioni multisettoriali e di semplificazione.

TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 166
 (Modifiche alla legge regionale 20/2012)
1.
Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20 (Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione), è aggiunto il seguente:
<<2 bis. La Regione promuove, favorisce e sostiene attività di carattere culturale e formativo aventi come finalità l'educazione a un corretto rapporto tra l'uomo e gli altri animali.>>.

2.
Al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 20/2012 dopo le parole <<ricovero presso le strutture pubbliche o private convenzionate.>> sono inserite le seguenti: <<Se per uno stesso detentore tale caso si ripete più di una volta nell'arco temporale di due anni, al medesimo detentore viene sospesa per cinque anni la possibilità di detenere animali di affezione.>>.