LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 maggio 2024, n. 3

Disposizioni multisettoriali e di semplificazione.

TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 150
 (Disposizioni in materia di accordi di edilizia universitaria ed edilizia abitativa per le case dello studente)
1. Per la realizzazione di interventi di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d), della legge regionale 17 febbraio 2011, n. 2 (Finanziamenti al sistema universitario regionale), e di cui all'articolo 24 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 (Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione), che per caratteristiche e complessità richiedono il coinvolgimento di più soggetti, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare accordi tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e accordi di programma ai sensi dell'articolo 19 e seguenti della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), ai quali partecipano, in relazione allo specifico interesse, l'Università degli Studi di Trieste, l'Università degli Studi di Udine, la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) di Trieste, il Conservatorio di musica di Trieste, il Conservatorio di musica di Udine e l'Agenzia regionale per il diritto allo studio (ARDIS).
2. Gli accordi di cui al comma 1 descrivono la natura e le caratteristiche degli interventi, gli obblighi in capo alle parti, i soggetti beneficiari, i termini e le condizioni per la concessione e la liquidazione di eventuali contributi, la durata e ogni altra condizione necessaria ai fini dell'attuazione degli interventi.
3. Della stipula degli accordi di cui al comma 1 viene data comunicazione alla Conferenza regionale per il diritto agli studi superiori di cui all'articolo 6 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario), e alla Conferenza del sistema universitario regionale di cui all'articolo 5 della legge regionale 2/2011.
4. Per la finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 11 milioni di euro suddivisa in ragione di 7 milioni di euro per il 2024, 4 milioni di euro per il 2025, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 4 (Istruzione universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
5. Agli oneri derivanti dal disposto del comma 4 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 4 (Istruzione universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.