LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 maggio 2024, n. 3

Disposizioni multisettoriali e di semplificazione.

TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 15
 (Modifiche all'articolo 22 della legge regionale 21/2016)
1. All'articolo 22 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 7 la parola <<ottanta>> è sostituita dalla seguente: <<sessanta>>;

b)
dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
<<7 bis. Qualora il numero di posti letto sia ridotto al di sotto del limite di cui al comma 7, la società di gestione dell'albergo diffuso ha l'obbligo di reintegrarlo entro tre anni dalla data in cui tale riduzione si è verificata.
7 ter. In caso di cessazione dell'attività della società di gestione dell'albergo diffuso, i soci possono far confluire le unità immobiliari di proprietà dei medesimi ad altro albergo diffuso, con sede legale in un comune anche non confinante, ma a una distanza massima di trenta chilometri dall'unità stessa, mantenendo i vincoli e le relative scadenze definiti in relazione ai contributi ricevuti dall'Amministrazione regionale per gli stessi immobili.>>.