Art. 15
(Riconoscimento del ruolo promozionale di enti e associazioni)
1. La Regione riconosce il ruolo promozionale e sostiene le attività degli enti pubblici e delle persone giuridiche private aventi come scopo istituzionale la valorizzazione turistico-culturale dei beni del patrimonio archeologico industriale e dell'architettura fortificata, nonché delle dimore e dei giardini storici del Friuli Venezia Giulia.
2. Per la finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi annuali fino alla misura del 75 per cento delle spese ammissibili previste dai programmi di attività degli enti di cui al comma 1.
3. Con regolamento regionale sono definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande, i criteri di determinazione dei contributi, le modalità della loro concessione ed erogazione, le tipologie delle spese ammissibili, nonché i termini del relativo procedimento.
4. Le spese generali di funzionamento, non esclusivamente collegabili alle iniziative progettuali comprese nei programmi di attività di cui al comma 1, si considerano ammissibili fino al 20 per cento dell'importo del contributo.