LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 maggio 2024, n. 3

Disposizioni multisettoriali e di semplificazione.

TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 148
 (Contributo per Servizio di accompagnamento agli interventi formativi dei programmi PiAzZA e GOL)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario a favore delle tre Associazioni temporanee di impresa (ATI) individuate con decreto 31 maggio 2022, n. 5281/LAVFORU, come soggetti attuatori delle attività formative, per i rispettivi ambiti territoriali, del progetto "Piano d'azione zonale per l'apprendimento - PiAzZA - Uno spazio aperto per apprendere", finanziato con risorse del Programma regionale 2021-2027 del Fondo sociale europeo plus e del programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori - GOL 2022/2025, finanziato con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, a copertura delle spese sostenute a partire dall'1 aprile 2024 per lo sviluppo di un servizio sperimentale della durata di un anno, a raccordo dell'attività di presa in carico delle persone inviate dai Centri per l'impiego regionale e dell'accompagnamento all'attività formativa in attuazione di PiAzZa e GOL.
2. I capofila delle tre Associazioni temporanee di impresa di cui al comma 1 presentano domanda di contributo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale competente in materia di formazione. Alla domanda è allegata la relazione descrittiva delle attività da realizzare dalle rispettive ATI e sono dichiarate le spese preventivate a decorrere dalla data indicata al comma 1.
3. Il riparto del contributo è effettuato in misura proporzionale al costo preventivato e dichiarato in sede di presentazione della domanda.
4. La concessione del contributo è effettuata entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di rendicontazione. L'importo del contributo non può essere superiore al costo dichiarato.
5. Ciascuna ATI può richiedere, contestualmente alla presentazione della domanda di concessione del contributo, la liquidazione dello stesso in via anticipata, nella misura massima dell'80 per cento dell'importo concesso. La liquidazione anticipata è subordinata alla presentazione di una fidejussione bancaria, assicurativa o prestata da intermediari finanziari aventi i requisiti di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), di importo pari alla somma da erogare.
6. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 110.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.
7. Agli oneri derivanti dal disposto del comma 6 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.