LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 maggio 2024, n. 3

Disposizioni multisettoriali e di semplificazione.

TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 140
 (Modifica all'articolo 7 della legge regionale 13/2023)
1. L'articolo 7 della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025), è modificato come segue:
a)
il comma 14 è sostituito dal seguente:
<<14. Per le finalità di cui al comma 13 l'Amministrazione regionale è autorizzata a destinare risorse regionali aggiuntive da utilizzare in maniera complementare rispetto a quelle assegnate alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro della transizione ecologica 21 ottobre 2022, n. 463, per la realizzazione dei "progetti bandiera" nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), oggetto del protocollo di intesa tra il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro della transizione ecologica del 13 aprile 2022 recante "Modalità di collaborazione per l'elaborazione dei progetti bandiera ai sensi dell'articolo 33, comma 3, lettera b) del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 ".>>.

b)
dopo il comma 15 è inserito il seguente:
<<15 bis. L'Amministrazione regionale, per il tramite della Direzione centrale competente in materia di ricerca, attraverso l'emanazione di uno o più bandi disciplina le finalità e le risorse, i riferimenti normativi, i beneficiari e i requisiti di ammissibilità, gli interventi finanziabili e le spese ammissibili, le modalità e i termini di presentazione della domanda, l'istruttoria, la valutazione delle domande e la concessione, la realizzazione e la modifica dei progetti, la rendicontazione e l'erogazione del finanziamento, gli obblighi e i vincoli dei beneficiari, i controlli e le revoche dei finanziamenti e ogni altro elemento necessario per disciplinare i termini e le condizioni del finanziamento. Con riferimento alla normativa, possono applicarsi le disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1058/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione che abroga il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e del regolamento (UE) n. 1060/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante disposizioni comuni al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e allo strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti che abroga il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.>>.

2. Per le finalità di cui all'articolo 7, comma 14, della legge regionale 13/2023, come sostituito dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.