<<15 bis. L'Amministrazione regionale, per il tramite della Direzione centrale competente in materia di ricerca, attraverso l'emanazione di uno o più bandi disciplina le finalità e le risorse, i riferimenti normativi, i beneficiari e i requisiti di ammissibilità, gli interventi finanziabili e le spese ammissibili, le modalità e i termini di presentazione della domanda, l'istruttoria, la valutazione delle domande e la concessione, la realizzazione e la modifica dei progetti, la rendicontazione e l'erogazione del finanziamento, gli obblighi e i vincoli dei beneficiari, i controlli e le revoche dei finanziamenti e ogni altro elemento necessario per disciplinare i termini e le condizioni del finanziamento. Con riferimento alla normativa, possono applicarsi le disposizioni di cui al
regolamento (UE) n. 1058/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione che abroga il
regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e del
regolamento (UE) n. 1060/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante disposizioni comuni al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e allo strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti che abroga il
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.>>.