Art. 14
(Domanda per la costruzione e l'esercizio di impianti a fune)
1. La domanda di concessione o autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti a fune è presentata all'Amministrazione regionale con le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 3.
2.
La domanda è corredata della seguente documentazione:
a) un progetto funiviario di fattibilità o un progetto funiviario definitivo, salvo i casi di deroga per i quali è prevista la possibilità di allegare un progetto funiviario semplificato;
b) una descrizione delle finalità della linea e delle previsioni di utenza;
c) una illustrazione delle strutture ricettive e turistiche esistenti o previste nella zona, nel caso si tratti di impianto destinato a scopi prevalentemente turistici;
d) se la domanda è corredata di un progetto funiviario definitivo deve essere allegato anche il piano parcellare d'esproprio.
3. I lavori di costruzione, a meno di esplicita deroga contenuta nell'autorizzazione o nella concessione, non possono iniziare prima dell'approvazione del progetto funiviario definitivo.
4. Per gli impianti per la risalita di sciatori, la planimetria prescritta dalla normativa tecnica deve contenere anche l'indicazione sia delle piste da sci esistenti o previste nel comprensorio sciistico, sia degli impianti a loro servizio, esistenti o programmati.