Art. 14
(Procedimento autorizzatorio)
1.
Nei casi di cui all'articolo 13, commi 1 e 1 bis, la struttura regionale competente in materia di attività estrattive acquisisce gli atti di assenso delle altre amministrazioni nell'ambito della conferenza di servizi o ai sensi dell'
articolo 17 bis della legge 241/1990
, ed entro il termine di centoventi giorni dalla presentazione della domanda emette il provvedimento di autorizzazione all'attività estrattiva o di diniego della stessa.
2.
Nei casi di cui all'articolo 13, comma 1 ter, la domanda di autorizzazione all'attività estrattiva è soggetta al procedimento per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'
articolo 27 bis del decreto legislativo 152/2006
.
3. Nell'ambito dell'istruttoria svolta dalla struttura regionale competente in materia di attività estrattive è acquisito il parere obbligatorio che il Comune o i Comuni esprimono entro trenta giorni dalla richiesta, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), e il parere non vincolante dei Comuni i cui confini sono posti entro una distanza massima di 500 metri dall'area di estrazione.
7. Nell'ambito delle procedure di verifica di assoggettabilità alla valutazione d'impatto ambientale e di valutazione d'impatto ambientale è considerata anche l'eventuale modifica di durata temporale del progetto in applicazione degli articoli 16 e 17.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle istanze di autorizzazione alle varianti sostanziali del progetto dell'attività estrattiva.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 137, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021
2Comma 2 sostituito da art. 137, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021
3Comma 3 sostituito da art. 137, comma 1, lettera c), L. R. 6/2021
4Comma 4 abrogato da art. 137, comma 1, lettera d), L. R. 6/2021
5Comma 5 abrogato da art. 137, comma 1, lettera d), L. R. 6/2021
6Comma 6 abrogato da art. 137, comma 1, lettera d), L. R. 6/2021